Gli avvocati in pensione possono esercitare la professione?

Testo di legge

A che età vanno in pensione gli avvocati? Sull’argomento, ne siamo sicuri, non saranno in molti a saper dare risposte certe e dettagliate, forse nemmeno gli addetti ai lavori dato che tale termine subisce continue modifiche.

Eppure, soprattutto se si sognasse di intraprendere una carriera legale e se si stesse già pianificando nei dettagli il proprio futuro, non sarebbe male avere notizie approfondite anche in merito a questo aspetto.

Informazioni generali

Gli avvocati, come molti altri professionisti, sono per legge tenuti ad iscriversi al relativo albo professionale. I principi del foro però, come d’obbligo, devono anche figurare negli elenchi della cassa di previdenza e assistenza forense. Quest’ultimo ente è quello a cui il legale verserà negli anni i contributi previdenziali maturati, contributi che un giorno torneranno indietro sotto forma di pensione. Perché si possa avere diritto alla pensione bisogna possedere tutte le carte in regola per avviare la richiesta di un pensionamento per anzianità, per vecchiaia o con modalità anticipata.

Sino a qualche tempo fa in molti, addetti ai lavori compresi, si chiedevano se fosse proprio necessario cancellarsi dall’albo al momento dell’ottenimento della pensione. La realtà è che non tutti conoscevano la risposta al quesito. A tal proposito è quindi intervenuta una sentenza della Cassazione che, come scritto alla pagina www.avvocatofacile.it/blog/2019/02/23/avvocato-pensione-cancellazione-albo, ha definitivamente imposto agli avvocati in procinto di ottenere la pensione di anzianità l’obbligo di non esercitare più la professione e quindi di cancellarsi dall’albo. Tale sentenza, la n. 29780/2017, è applicabile anche ai casi in cui la pensione di anzianità sia conseguente al versamento di contributi affidati a diversi enti previdenziali.

La cassa forense però ha sottolineato che nel caso di un’eventuale pensione anticipata, possibile grazie al raggiungimento di un certo tetto contributivo, l’obbligo di cancellazione dall’albo non sussiste. Stesso discorso vale per la pensione di vecchiaia ottenuta per meriti contributivi o per avallo dell’INPS. In quest’ultimo caso anzi il legale sarà tenuto a lavorare sin quando non rientrerà nei ranghi fissati dalla cassa di appartenenza per l’ottenimento della pensione.

La pensione di anzianità

La pensione di anzianità può essere ottenuta secondo parametri periodicamente variabili. Un esempio? Nel 2017 per ottenerla sarebbe bastato aver versato 39 anni di contributi ed aver compiuto già i 61 anni, nel 2020 sarà necessario aver corrisposto dei versamenti agli enti pensionistici per un anno in più ed aver raggiunto la soglia dei 62 anni.

Diverso è il criterio per gli avvocati che possono avvalersi della totalizzazione. In quel caso la pensione per anzianità, a far data dal 2019, può essere ottenuta già a 41 anni e dopo aver versato non più di 7 mesi di contributi.

La pensione anticipata

Il cumulo dei contributi può permettere ai legali di richiedere una pensione anticipata. In questo caso gli uomini potranno godere di tale sussidio una volta raggiunti i 43 anni d’età ed i 3 mesi di contribuzione, le donne, a parità di periodo contributivo sostenuto, potranno fare domanda già a 42 anni.

La pensione di vecchiaia

La pensione di vecchiaia infine può essere raggiunta con calcolo contributivo o retributivo, oppure ancora effettuando un conteggio cumulativo che tenga conto di  entrambe le opzioni.

Anche in questo caso i parametri sono soggetti a variazioni periodiche (la prossima è attesa entro il 2021) ma attualmente l’età minima prevista per andare in pensione è di 69 anni con una contribuzione corrisposta alla cassa che va dai 5 anni per il regime contributivo ai 34 anni per il regime retributivo passando per i 20 anni previsti con la formula cumulativa.