Come inviare la fattura elettronica
Inviare una fattura elettronica è spesso una necessità, ma non tutti sono ancora in grado di provvedere autonomamente. Tra l’altro esistono anche una serie di normative ben stabilite a cui è necessario sottostare prima di consegnare tale documento.
Che ne dite di approfondire, o magari ripassare nel caso in cui siate già degli esperti, l’argomento?
La procedura
Questa procedura, come abbiamo appreso dalle pagine del sito www.savinosolution.com, è entrata in vigore già lo scorso luglio e prevede l’invio telematico di fatture relative all’acquisto di carburanti ad una piattaforma virtuale gestita dall’Agenzia delle Entrate. Collegandosi al link appena proposto, tra l’altro, si accederà ad un portale che consente, ai più addentrati nel settore, di ricavare delle informazioni supplementari molto dettagliate in relazione all’argomento qui trattato.
A far data dal gennaio 2019 la procedura in esame sarà obbligatoria per qualsiasi genere di operazione riguardante i privati. Questo iter di per sé non è molto complicato e prevede che l’interessato, per conto proprio o tramite l’aiuto di un operatore economico, invii la sua documentazione al sistema SDI. Tale comunicazione, rigorosamente in formato .XML, potrà avvenire soltanto previo utilizzo di PEC, di app e piattaforme autorizzate dall’Agenzia delle Entrate, via web service oppure ancora lasciando comunicare due o più terminali che si scambieranno dati seguendo la procedura dettata dal protocollo FTP. Queste due ultime modalità richiedono a monte un accreditamento al sistema SDI.
File non conformi
L’invio di dati, semplice ed intuitivo, prevede che all’utente venga assegnato anche un codice destinatario. Entrati quindi nel sito, spedita la propria documentazione tramite una delle suddette modalità (scegliete voi se file per file o direttamente in cartella compressa contenente più fatture) ed associati i propri dati sensibili, l’Agenzia delle Entrate acquisirà il diritto di effettuare degli eventuali controlli sul materiale adesso in suo possesso.
Nel caso in cui qualcosa nella fattura o nella firma autenticata per qualsiasi motivo non dovesse essere ritenuta valida o conforme, i documenti verranno scartati, per così dire, e verrà data quindi comunicazione all’utente entro una settimana dell’esito negativo dell’operazione. Chiaramente, nel caso in cui dovesse verificarsi tale condizione, la fattura verrebbe considerata non emessa.
Dati richiesti
I dati che l’utente dovrà comunicare al sistema SDI sono parecchi e sono genericamente riconducibili alla normativa enunciata nel ventunesimo articolo del Decreto Iva.
In generale essi si compongono di informazioni sommarie relative alla prestazione offerta (data di emissione, tipologia del servizio e quantità dei beni ceduti o dei servizi erogati ed applicazione di eventuali tariffe premio o avvantaggiate), dei dati sensibili (ossia relativi alla ditta o al titolare della stessa nonché al soggetto cessionario oppure ancora del committente) ed infine di eventuali comunicazioni tecniche e logistiche (il numero progressivo della fattura, le informazioni personali e relative alla partita IVA del committente e dell’erogatore del servizio, il riferimento all’aliquota e all’imponibile, l’eventuale data di immatricolazione di mezzi di locomozione e la specifica nel caso in cui la fattura venga inviata da un terzo soggetto abilitato).
Nel caso di emissione di fattura semplice verranno richieste più o meno le stesse notizie.